giovedì 12 dicembre 2013

LA “PISCINA …” !?!?!? ALL’APERTO O AL CHIUSO…!?!?!? AH… E’ UGUALE …!!! 2° PUNTATA


Sottotitolo:  
Si fa prima “l’area fitness sportivo” o la “piscina” …!?!?!? Ah fa lo stesso…!!!


… riassunto della puntata precedente:

-  Il 3 GIUGNO DEL 2009 TRE GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE… l’allora sindaco Medali Maria Grazia e la sua giunta deliberavano approvazione bando di gara per affidamento gestione struttura ricettiva costruita in prossimità del cimitero…

-  La delibera di cui sopra e cioè la n.ro 73 del 03 GIUGNO 2009 veniva pubblicata all’albo pretorio il 14 OTTOBRE DEL 2010…!!!

-  Nei giorni che precedevano le elezioni amministrative, (ELEZIONI TENUTESI IL 6 E 7 GIUGNO DEL 2009)  i pievesi si videro recapitare lettere ed opuscoli in cui il candidato a sindaco, poi divenuto effettivamente sindaco, la signora, Beccari Mariuccia e il sindaco uscente attuale vice sindaco Medali Maria Grazia tra le altre cose propagandavano anche frasi del tipo:
o   “è in fase di completamento una struttura alberghiera in Pieve capoluogo finanziata, unitamente all'area museale di Megolo, con fondi della Comunità europea, con la compartecipazione della Provincia del VCO e della Comunità Montana Monte Rosa; i predetti finanziamenti comunitari se non utilizzati a Pieve Vergonte sarebbero stati utilizzati nell'ambito di Villadossola e della comunità Montana valle Antrona e solo per scopi turistici ricettivi e non assistenziali. Ancor prima della sua ultimazione è stata richiesto in Locazione e vi sarà una procedura di gara per affitto d'azienda, i cui canoni costituiranno un'ottima entrata per il Comune come lo è già la struttura Ristorante del Centro culturale Massari.”
o   “Le strutture ricettive presenti e in particolare la realizzanda struttura alberghiera (finanziata con fondi CEE) favoriranno la presenza turistica nel nostro territorio e di conseguenza creeranno occasioni di occupazioni e, non ultime, risorse economiche per il Comune.”
ORA METTETEVI COMODI… A VOSTRO AGIO… Eeee… LEGGETEVI CON TRANQUILLITA’ IL PROSEGUO O MEGLIO ANCORA LA II PUNTATA DEL RACCONTO DAL TITOLO:

LA “PISCINA …” !?!?!? ALL’APERTO O AL CHIUSO…!?!?!?
AH… E’ UGUALE …!!!


Sottotitolo:
Si fa prima “l’area fitness sportivo” o la “piscina” …!?!?!? Ah fa lo stesso…!!!


Il 4 gennaio del 2010 viene ufficialmente pubblicato:

“BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RECETTIVA UBICATA IN VIA MARIO MASSARI N. 23/C in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.06.2009 e nel rispetto del Capitolato d’Oneri che è parte integrante del presente bando.”

CON CUI SI RENDEVA NOTO:

“Che il giorno 05.02.2010 con inizio alle ore 15.00, presso la sede municipale Via Dott. G.Cicoletti n. 35, avrà luogo la gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della struttura recettiva ubicata in Via Mario Massari n. 23/C.”

            Ebbene, 215 giorni dopo aver votato la delibera di giunta, con cui si approvava il bando in questione, si dava corso alla diffusione pubblica del bando di gara affidamento in concessione struttura ricettiva in prossimità del cimitero… (SPECIFICHIAMO CHE PER "in prossimita'" INTENDIAMO CIRCA 60/70 mt. E CIOE' LA DISTANZA CHE INTERCORRE PIU' O MENO TRA L'ALBERGO PUBBLICO ED IL CIMITERO IN CENTRO PAESE)
            Nel frattempo, come sopra detto, l’allora sindaco Medali era diventato il vice sindaco della neo eletta sindaco Beccari Mariuccia. Si era formata una nuova giunta e nuovi amministratori erano entrati a far parte del consiglio comunale Pievese. Insomma alla data in cui il bando venne reso pubblico il nuovo consiglio comunale era in carica da 192 gg. essendo la delibera di convalida degli eletti risalente al 26 giugno del 2009.
            Di giorno in giorno eccoci giungere al 14 gennaio 2010…!!! In questo giorno con il numero di protocollo 238 la minoranza depositava in comune:

RICHIESTA URGENTE ANNULLAMENTO
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA RECETTIVA UBICATA IN VIA MARIO MASSARI N. 23/C.

            Nel documento di richiesta di annullamento, rivolgendosi al sindaco Beccari Mariuccia, la minoranza, in primo luogo, faceva alcune premesse che più o meno… erano le seguenti…

premesso che:
-    1) In data 11 novembre 2009 prot. n.ro 6381 il sottoscritto depositava presso il comune di Pieve Vergonte interrogazione a risposta scritta in cui tra le altre cose chiedeva cortesemente alla S.V. di organizzare incontro con il gruppo di minoranza per poter visionare internamente ed esternamente lo stabile di cui sopra”.
-    2) In data 29 dicembre 2009 durante il consiglio comunale da Lei presieduto nulla ci veniva ancora comunicato in merito alla sopra citata richiesta di sopraluogo;
-    3) In data 04 gennaio 2010 presso il nostro municipio veniva affisso BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RECETTIVA UBICATA IN VIA MARIO MASSARI N. 23/C
-    4) In data 12 gennaio 2010 prot. n.ro 144 il sottoscritto depositava presso il comune di Pieve Vergonte “richiesta urgente per sopraluogo struttura ricettiva ubicata in via Mario Massari n. 23/c.”.
-    5) La richiesta di cui al punto precedente fu depositata dal sottoscritto in quanto la S.V. non accettò nostro cortese invito ad organizzare incontro presso la struttura ricettiva ubicata in via Mario Massari n. 23/c.”.
-    6) Vista la complessità, la dimensione e l’importanza dell’oggetto di concessione considero alquanto limitato il tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto (04 gennaio 2010) rispetto alla scadenza volta a depositare domanda di partecipazione (05 febbraio 2010).
-    7) Nel bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione della struttura recettiva ubicata in via Mario Massari n. 23/c pubblicato sul sito ufficiale del comune di Pieve Vergonte nello specifico all’art. 1 (Oggetto dell’appalto) non vengono elencate e/o descritte, individuate pertinenze, aree o quant’altro raffigurante parti esterne relativamente all’immobile oggetto di assegnazione. Il tutto in netto contrasto con quanto indicato al punto 9) dell’art. 4 del bando in oggetto. “......struttura permanente all’interno o all’esterno dell’edificio albergo;”
-    8) Nel bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione della struttura recettiva ubicata in via Mario Massari n. 23/c pubblicato sul sito ufficiale del comune di Pieve Vergonte nello specifico all’art. 3 (Criterio di aggiudicazione) l’appalto sarà aggiudicato con un unico criterio e cioè all’offerta che consegua il massimo aumento rispetto al canone annuo a base d’asta. Detto questo la rilevante contraddizione sta nel fatto che in nessun modo l’assegnazione della struttura ricettiva in oggetto  è subordinata al miglior progetto per allestimento di area fitness-acquatico, costituito da  piscina con annesso spazio idromassaggio con superficie di adeguate dimensioni, da realizzare in struttura permanente all’interno o all’esterno dell’edificio albergo; stazione benessere-sauna di capienza necessaria ad ospitare n. 5 persone. Pertanto la ditta che offrisse un canone di €. 19.000,00 e si impegnasse alla realizzazione del progetto fitness-acquatico ipotizzando e poi successivamente investendo realmente un importo pari ad €. 10.000,00 sicuramente si garantirebbe l’aggiudicazione del bene nei confronti di altra ditta che offrendo un canone di €. 18.500,00 ipotizzava, immaginava e successivamente avrebbe investito un importo di €. 20.000,00 per la realizzazione del progetto fitness-acquatico. E’ d’obbligo, nell’affrontare l’argomento progetto fitness-acquatico, porre in essere tutte le precauzioni del caso, in quanto la “dettagliata” spiegazione inserita sia nel bando nonché nel capitolato d’oneri in relazione a come dovrà essere eseguito e quali caratteristiche dovrà rispettare tale progetto la lascio ai posteri.
-    9) Non è specificata la data di consegna dell’immobile alla ditta aggiudicatrice. Sembrerebbe che i punti 2) e 3) dell’art. 4 del bando di gara posticipino inspiegabilmente il trasferimento definitivo dell’immobile all’aggiudicatario, 180 gg. successivi alla data del bando di gara.
-    10) Non è specificato se il contratto di locazione da stipularsi successivamente all’assegnazione dell’immobile avrà una durata di anni sei o nove. Si specifica solo che la concessione avrà durata anni quattordici decorrenti dalla data del rilascio dell’autorizzazione definitiva per l’esercizio dell’attività; quindi non conosciamo né la data di assegnazione, né la durata del contratto e soprattutto non si comprende cosa si intenda per concessione.
-    11) Alla luce di quanto sin qui descritto, ritengo che senza ombra di dubbio, nell’interesse dell’aggiudicatario ma soprattutto a tutela dell’ente pubblico il bando di gara avrebbe dovuto essere integrato con una bozza del contratto di locazione.
-    12) E’ cosa del tutto diversa nell’interesse dell’ente dover eventualmente riscuotere una cauzione provvisoria pari ad €. 6.000,00 depositata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o assegno circolare intestato al comune.
-    13) La cauzione definitiva di cui al punto 4) art. 4, bando di gara sembrerebbe non soggetta a maturazione di interessi. Perché? Tale cauzione sembrerebbe essere stata stimata in tre mensilità di conseguenza palesemente in contradditorio con quanto comunemente conteggiato in casi di contratti di locazione della durata di anni sei o nove. Da ultimo sembrerebbe che tale cauzione sia a garanzia del pagamento del canone di locazione e della corretta gestione dell’albergo.
-    14) Non è chiaro se all’aggiudicatario è fatto divieto di sub-concedere o sub-locare punto 6) art. 4 bando di gara.
-    15) Gli obblighi previsti all’art. 4 punto 7) bando di gara imposti alla ditta che intenda partecipare alla gara nonché la presumibile volontà di quest’ultima di voler verificare gli atti, progetti ecc. inerenti il manufatto oggetto del bando ed il fatto che tali atti dovranno essere visionati e/o richiesti presso altro ente (vedi Sua lettera del 29 giugno 2009 prot. n.ro 3782-4358) rafforzano mie perplessità descritte al punto 6 della presente.
-    16) Pare del tutto inadeguato, insufficiente e carente il valore assicurato di €. 1.0000.000,00 di cui al punto 8) art. 4 bando di gara.
-    17) E’ incredibile come anche in questo caso Ella mostri poco rispetto, superficialità ma soprattutto poca conoscenza delle modalità da adottare per favorire sia l’inserimento di giovani nonché l’imprenditoria giovanile nel mondo del lavoro. Mi riservo in sede di ulteriore ricorso, nel caso in cui Ella non annulli tempestivamente il presente bando, a dimostrare, atti alla mano, come tale bando e nello specifico la clausola riportata al punto 14) art. 4 sia il modo migliore per negare ai giovani l’opportunità di competere per lo meno al pari con altre ditte al bando in oggetto.
-    18) L’art. 5 punti 1) e 2) del bando di gara non impegna più il partecipante alla realizzazione di un progetto fitness-acquatico come specificato all’art. 4 ma impegna la ditta desiderosa di partecipare alla gara di concessione ad allegare all’offerta “proposta investimento area fitness-acquatico.....”
-    19) Come peraltro già indicato al punto 7 della presente riscontro che anche all’art. 6 lettera a) del bando di gara, il soggetto interessato a partecipare al bando dovrà attestare di aver “preso esatta visione dell’immobile e sue pertinenze”. Quali sono tali pertinenze?
-    20) Pare pressoché impossibile sottoscrivere la seguente dichiarazione così come riportata all’art. 6 lettera a) del bando di gara:
“..... aver preso conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, di aver esatta cognizione delle condizioni contrattuali e di aver giudicato il prezzo base della gara remunerativo e tale da consentire l’offerta e di impegnarsi a garantire la gestione del servizio puntuale ed appropriata al decoro dell’albergo.” Ma cosa vuole dire?
-    21) Nel bando di gara in oggetto non si comprende quali siano le tutele in favore del comune di Pieve Vergonte qualora l’aggiudicatario non riuscisse a realizzare il progetto fitness-acquatico.
-    22) Non si comprende cosa s’intende per piscina di adeguate dimensioni ed ancora, perché si equipari tale manufatto sia esso progettato da costruire all’interno della struttura anziché all’esterno.
-    23) Non si comprende di che tipologia, marca, gamma, varietà debbano essere i materiali che andranno a concretizzare il progetto fitness-acquatico tenuto conto che parrebbe prevalere la volontà da parte dell’amministrazione comunale di trattenere in proprietà gli eventuali manufatti di cui sopra.
-    24) L’art. 1 del capitolato d’oneri recita “il presente capitolato ha per oggetto la concessione della gestione della struttura recettiva ubicata in Via Mario Massari n. 23/C, il tutto come risultante nelle planimetrie allegate al presente capitolato. Per l’appunto le planimetrie allegate al capitolato ed inserite sul sito internet del comune di Pieve Vergonte non evidenziano aree di pertinenza.
-    25) Non è chiaro se alla scadenza della concessione della durata prevista in anni quattordici, si intenda automaticamente sospeso anche il successivo contratto assoggettato da regolare canone.
-    26) Non riscontro alcuna tutela in favore del comune di Pieve Vergonte qualora il concessionario non si atterrebbe a quanto previsto all’art. 4 del capitolato d’oneri.
-    27) Non è chiaro quali strumenti siano in possesso del comune di Pieve Vergonte per ritenere congrui gli eventuali prezzi indicati dall’aggiudicatario di cui all’art. 5 del capitolato d’oneri.
-    28) Quanto previsto all’art. 7 del capitolato d’oneri poteva nell’interesse del comune di Pieve Vergonte essere tenuto in considerazione nell’aggiudicazione della gara non fosse altro per il motivo che l’articolo in questione contempla in se la possibilità di acquisto di tali manufatti da parte dell’ente concedente.
-    29) Riterrei più corretto riscontrare nel capitolato d’oneri, nello specifico art. 8 che il complesso è dotato delle autorizzazioni (sanitaria, VV.FF., 81/2008), invece che “sarà”.
-    30) L’art. 9 del capitolato d’oneri prevede a carico del concessionario tra le altre cose; “manutenzione della viabilità e del verde...” . A quale verde e a che viabilità ci si riferisce?
-    31) Ritengo estremamente imprudente nell’interesse del comune di Pieve Vergonte quanto indicato all’art. 10 del capitolato d’oneri.
-    32) L’art. 12 conferma ulteriormente mie perplessità già evidenziate al punto 25 della presente.
-    33) Forse occorrerebbe nel solo ed esclusivo interesse del comune di Pieve Vergonte rivedere o aggiungere per lo meno la parola sopraggiunta ...art.16 del capitolato d’oneri.
-    34) Anche per quanto previsto all’art. 17 del capitolato d’oneri occorrerebbe meglio chiarire la durata della concessione e forse nel solo ed esclusivo interesse del comune di Pieve Vergonte varrebbe la pena  ridurre notevolmente tale durata.
-    35) L’art. 18 del capitolato d’oneri nello specifico al punto 1) evidenzia un nuovo termine a cui non so dare spiegazione alcuna “appalto di affidamento”.
-    36) E’ del tutto incomprensibile quanto indicato al punto 2) dell’art. 18 del capitolato d’oneri.
-    37) I contratti che contengano in se condizioni di adempimento e/o impegni futuri a carico del concessionario sono comunemente atti che se pur  dettagliatamente istruiti non tutelano mai a pieno l’interesse del concedente. Se uno solo dei casi previsti nell’art. 18 del capitolato d’oneri si verificasse il concedente si ritroverebbe in serie difficoltà a risolvere il contratto. I casi di cui all’art. sopra citato potrebbero essere garantiti, per lo meno in parte, solo ed esclusivamente se il concedente sottoscrivesse fideiussioni bancarie o assicurative in favore del comune di Pieve Vergonte a pegno di ogni singolo caso di inadempimento.
-    38) Non so cosa s’intenda esprimere con quanto asserito all’art. 19 del capitolato d’oneri parte seconda.
-    39) Non sono convinto che il concedente possa applicare quanto indicato all’art. 21 del capitolato d’oneri nei confronti del concessionario nella fattispecie quest’ultimo non solo aggiudicatario del bene ma in più titolare ed utilizzatore dell’immobile in qualità di albergatore.
-    40) L’art. 21 del capitolato d’oneri rimanda espressamente a normative di legge che valuterei con attenzione prima di identificarle od equipararle con quelle generiche dei contratti di locazione di immobili urbani. In questo caso trattasi di  immobili commerciali.
-    41) In questi giorni in adiacenza della struttura ricettiva di cui sopra si stanno eseguendo rilevanti lavori di movimento terra, lavori iniziati in data 12 gennaio 2010.   
-    42) Ella è garante del fatto che i lavori di cui al punto precedente di per certo nulla hanno a che vedere con eventuali opere o manufatti inerenti la struttura ricettiva del bando di gara di cui all’oggetto.

            Eccoci quindi che dopo le premesse sopra descritte … giunse l’attesa richiesta, rivolta doverosamente, al sindaco di Pieve Vergonte…!!!

      Tutto ciò premesso e con riserva di produrre ulteriori comprovati documenti attestanti l’inadeguatezza del bando pubblicato, il tutto al solo fine di tutelare gli interessi della comunità Pievese, la invito ad attivarsi affinché il bando di cui all’oggetto venga interamente ed integralmente annullato.
      Per il momento abbiamo voluto, con la presente richiesta, depositare agli atti  e soprattutto alla Sua cortese attenzione un breve documento riassuntivo riguardante alcune nostre considerazioni in merito a quanto pubblicato da codesta spettabile amministrazione in data 04 gennaio 2010, ma siccome siamo convinti che opposizione significhi anche proporre, sono convinto apprezzerà nostro successivo documento ove abbiamo minuziosamente indicato tutti quei dati che a nostro modesto avviso dovevano obbligatoriamente essere inseriti nel bando di cui all’oggetto. 
      Con spirito di collaborazione, peraltro costantemente sino ad oggi da Ella più volte corrisposto e mi perdoni se non sto ad elencare tutti gli atti da Lei intrapresi in tale senso, anche se un esempio per tutti potrebbe essere la celerità con cui Ella ci ha consentito di visionare la struttura ricettiva inerente il presente bando, sinonimo quest’ultimo che ben rileva il Suo fondamentale contributo a forme di cooperazione, l’occasione è gradito motivo per recapitarLe i miei più cordiali saluti, augurando alla nostra comunità un futuro prossimo ove Ella e la Sua spettabile amministrazione evitiate di pubblicare strafalcioni pari a quelli riscontrati nel bando di cui all’oggetto.
ecc. ecc. ecc.
           

Carissimi seguaci e non dell’ormai favoloso blog (IL BLOG) La Pieu, la domanda è… …L’AMMINISTRAZIONE BECCARI / MEDALI, RITIRÒ OPPURE NO IL BANDO…!?!?!?
            … ancora un pochino di pazienza e vi daremo anche questa risposta…!!!            Comprenderete che, stante la delicatezza dell’argomento, riteniamo sia nostro dovere, come promesso, che tutti siate messi nella condizione di conoscere gli avvenimenti così come realmente accaduti.
            Vi chiediamo quindi di continuare a seguirci, pur consapevoli del fatto che stiamo pubblicando, tra le varie cose, anche dei dati ufficiali non sempre pratici da leggere.
            Ovviamente noi, come peraltro sempre fatto, non ci nasconderemo dietro ad un dito e dunque, pure per quanto riguarda questo specifico caso, “dulcis in fundo” esprimeremo a chiare lettere il nostro pensiero.

       Per l’ennesima volta la nostra personale opinione, in merito ad una determinata questione, sarà preceduta dall’esposizione di elementi oggettivi…!!! …qualcuno chiamato in causa riterrà suo dovere intervenire …!?!?!? Perfetto, intervenga …!!!
            Cosa dite però…!?!?!?
-        …è più opportuno che chi eventualmente si sentisse chiamato in causa, magari “amministratore”, intervenisse tempestivamente nella risoluzione dell’oggettivo problema reso pubblico da un libero gruppo di cittadini interessati al proprio paese…
oppure….
-        …è più opportuno che chi, eventualmente si sentisse chiamato in causa, magari “amministratore”, sollevasse invece questioni di legittimità e/o quant’altro nei confronti di chi l’oggettivo problema lo ha evidenziato…!?!?!?

           
            Per il momento dunque arrivederci alla prossima puntata…

P.S.:
            "A volte, la cosa peggiore che può capitare alle domande è la risposta."
"…Su questo triangolo, tra Salomone, Jean e Coro, si costruisce la storia fatta di umorismo e angoscia ma che tuttavia, nel finale, si apre a un dolce sorriso di speranza."



 P.S.:*
Ciliegina:
bella la frase di cui sopra dove l’avranno trovata…?
Torta:
… mha mi pare semplicemente su un libro…
Ciliegina:
… ma  il libro in questione ci sarà anche nella nostra biblioteca?
Torta:
… può essere… però… il problema non sarà quello di trovare il libro … maaa…!!!

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA!!!
LA PIEU!
Il direttivo della Pieu è composto dai sig.ri:
-      BACCAGLIO STEFANIA,
-      BLARDONE PAOLA,
-      BOSSI MARCO,
-      DUCA GABRIELE,
-      MALGARINI GIANPAOLO,
-      RENSO LUCIANO,
-      SAGLIO GIANLUIGI,
-      SPADONE ELISEO.
Ci potete contattare e/o seguire al seguente indirizzo e-mail:
lapieu@gmail.com
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