sabato 9 novembre 2013

TARES: I COMUNI POSSONO INTERVENIRE




TARES:
I COMUNI POSSONO INTERVENIRE

            A seguito delle modifiche normative intervenute con il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n.124, come integrate con il Disegno di Legge di stabilità per il 2014, sono state apportate notevoli modifiche alla normativa in materia di tributo sui rifiuti e sui servizi.
            Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, è stato introdotto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
            La TARES, che sostituisce le precedenti TARSU, TIA 1 e TIA 2, ha decorrenza dal 1° gennaio 2013.
            A seguito delle modifiche normative intervenute con il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013 n.124 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2013, sono state apportate notevoli MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, spintesi sino a prevedere la possibilità per i Comuni di reintrodurre nel 2013 anche la TARSU, quale tributo destinato a coprire il costo del servizio di igiene urbana, in luogo della TARES.
            A fianco di tale repentino dietro-front del Legislatore, il Disegno di Legge di stabilità per il 2014 ha peraltro previsto per il prossimo anno l’introduzione di un tributo sui rifiuti del tutto analogo alla TARES, già introdotta dal c.d. “Decreto Monti”.
            TALE DECISIONE RENDE QUINDI ANCOR PIÙ NECESSARIA, DA PARTE DEI SINGOLI ENTI, UNA VALUTAZIONE APPROFONDITA SULLA CONVENIENZA DI TORNARE AD APPLICARE LA TARSU.
            UN ULTERIORE RISCONTRO IN MERITO È RAVVISATO NELLA POSSIBILITÀ OFFERTA DAL DECRETO LEGGE N. 102/2013 DI INTRODURRE UNA FORMA DI TRIBUTO SUI RIFIUTI MENO RIGIDA.
            La norma prevede infatti la possibilità di derogare in parte ai criteri (sinora tassativi) dettati dal D.P.R. n. 158/1999, per calmierare gli aumenti tariffari ed introdurre così un tributo che, pur mantenendo la disciplina della TARES, sia in grado di fare da trait d’union con la nuova Tariffa (TARI) prevista dal 2014.
            Le modifiche introdotte, per poter essere applicate a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno perentoriamente essere APPROVATE DAI CONSIGLI COMUNALI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2013, data ultima fissata a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione 2013.

            Le notevoli modifiche apportate alla normativa in materia di tributo sui rifiuti e sui servizi, si sono spinte sino a prevedere la possibilità per i Comuni di reintrodurre nel 2013 anche la TARSU, quale tributo destinato a coprire il costo del servizio di igiene urbana, in luogo della TARES, dando dunque ai comuni la possibilità di rendere meno rigide le modalità applicative della TARES nel 2013. Le modifiche introdotte, per poter essere applicate a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno perentoriamente essere approvate dai Consigli comunali entro il 30 novembre 2013.


DI SEGUITO QUANTO RIPORTATO SUL SITO DELL’ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)

“A seguito delle modifiche normative intervenute con il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n.124, così come integrate con il Disegno di Legge di stabilità per il 2014, la normativa in materia di tributo sui rifiuti e sui servizi è stata soggetta a notevoli modifiche. Il Legislatore ha previsto infatti la possibilità per i Comuni di reintrodurre nel 2013 anche la Tarsu, quale tributo destinato a coprire il costo del servizio di igiene urbana, in luogo della Tares. “A fronte di un’evoluzione normativa a dir poco frenetica - afferma il presidente del Celva Bruno Giordano - come Celva siamo intervenuti tempestivamente per supportare i nostri Comuni nel gestire l’attuale situazione di caos potenziale, con il rischio concreto di non essere in grado di dare risposte chiare e corrette ai contribuenti, oltre a incorrere in errori di calcolo dei tributi da corrispondere”.

Tale impegno si è tradotto nella revisione degli schemi di regolamento tipo relativi all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che dovranno essere approvati dai Comuni, nella versione aggiornata, entro e non oltre il prossimo 30 novembre. Lo schema di regolamento tipo del Consorzio si affianca anche a un’attività di formazione specifica, destinata al personale degli uffici tributi, nonché ai segretari e agli amministratori comunali, oltre a servizi consulenziali in materia, nell’ambito del servizio Celva “Responsio Tributi”.
In questo contesto di grande complessità, il Celva segnala ai Comuni l’opportunità di proseguire su un percorso, già intrapreso ad inizio 2013, di adozione degli strumenti applicativi della Tares. Un ulteriore riscontro in merito è ravvisato nella possibilità offerta dal Decreto legge n. 102/2013 di introdurre una forma di tributo sui rifiuti meno rigida. La norma prevede infatti la possibilità di derogare in parte ai criteri (sinora tassativi) dettati dal D.P.R. n. 158/1999, per calmierare gli aumenti tariffari ed introdurre così un tributo che, pur mantenendo la disciplina della Tares, sia in grado di fare da trait d’union con la nuova Tariffa (Tari) prevista dal 2014. “Mettere le Amministrazioni comunali nelle condizioni di intervenire con tempestività a favore dei cittadini – dice Speranza Girod, responsabile del Dipartimento “Finanza e contabilità” del Celva - è un imperativo che come Consorzio portiamo avanti, nell’ambito delle nostre competenze, e nel primo interesse dei contribuenti”.”......




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